Art. 18.
(Attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione).

      1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma,

 

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della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, che devono derivare da tributi propri o da compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al territorio regionale, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e tenuto conto delle esigenze di perequazione in favore dei territori aventi minore capacità fiscale.